AAA. Accessibilità e parco giochi inclusivo – Leggi e Norme
23 Dic 2016

AAA. Accessibilità e parco giochi inclusivo – Leggi e Norme

Rimini, 23/12/2016. I primi parchi gioco inclusivi nascono in Italia all’incirca nell’anno 2005 ma restano per molti anni realtà molto rare. Da 3/4 anni a questa parte invece iniziano ad essere conosciuti da più persone, associazioni, aziende. A tutt’oggi però non esiste una definizione ufficiale così come non esistono leggi che regolamentano la realizzazione di aree gioco inclusive. È per questo motivo che ogni persona e ogni azienda, interpreta a proprio piacimento la definizione “area giochi inclusiva”.

Per Claudia e Raffaella di definizione ne esiste una, in quanto abbiamo ben chiaro cosa sia l’inclusione*. Un parco giochi inclusivo è un parco privo di barriere architettoniche dove sono installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini. Bambini che possono correre, bambini che usano la carrozzina, bambini ipovedenti, bambini con disabilità motoria lieve e bambini che amano saltare come grilli.
E non dimentichiamoci degli adulti che accompagnano i bambini al parco! Mamme, papà, zii, nonni e baby sitter che accompagnano i bambini al parco o persone che hanno voglia di fare un giretto al parco e sedersi su una panchina per riposare o osservare i bambini che giocano.
Ma cosa significa accessibilità? Anche questo è un concetto talvolta interpretabile e di solito si parla di accessibilità in riferimento a edifici, spazi pubblici, servizi, attrezzature, dispositivi…
 
  • Spesso si tende a differenziare il concetto di accessibilità da quello di fruibilità: il termine “accessibilità”, esplicitamente definito dalle leggi in vigore, rimanda al rispetto di precise disposizioni normative affinché spazi e attrezzature possano essere utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con disabilità; il termine “fruibilità”, invece, fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o un’attrezzatura da parte di persone con disabilità seppur non esplicitamente progettati per tale scopo.
    (Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Ministero per i beni e le attività culturali)
  • Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
    (D.M. 236/1989 Articolo 2 Lettera G)
  • Accessibilità è il termine che negli anni ha subito le maggiori trasformazioni concettuali. Ha trovato declinazioni che non lo superano ma lo integrano: fruibilità e usabilità e, nella definizione di qualità ambientale, comfort, sicurezza, ergonomia. Si è evoluto anche il concetto di barriere architettoniche che oggi sono invece dette fisiche, sensoriali, emotive, concettuali/cognitive, psicologico/percettive, culturali. Autonomia, inclusione sociale, Universal Design, ICF, empowerment… completano ed ampliano il concetto di accessibilità promosso nell’ambito non solo delle discipline di progetto ma anche della comunicazione, delle pari opportunità, dei servizi e delle azioni di sistema per sostenere politiche inclusive. 
    CERPA ITALIA ONLUS http://www.cerpa.org/index.html?pg=31&pgn=2
 
In Italia esistono delle leggi che regolamentano l’accessibilità ai luoghi pubblici e noi crediamo che i parchi possano rientrare benissimo in questa categoria. Quando realizziamo un parco giochi inclusivo non dobbiamo dimenticare di rispettare leggi, norme e linee guida che si trattano il tema dell’accessibilità e disabilità ma possiamo anche spingerci oltre e cercare di trovare soluzioni per rendere il parco un luogo davvero accessibile e fruibile da parte di tutti. Progettare spazi accessibili a tutti talvolta richiede anche buonsenso, non sempre il rispetto di regole garantisce un risultato perfetto. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti “barriere architettoniche”.

2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli fisici che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. 
Arredo urbano
1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all’art. 4 del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n.236. 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”

23. Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative 

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. 

Legge 1 marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

Art. 1.
1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
Art. 2.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone 

Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Commissione per l’analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali.

Il concetto di barriera architettonica è molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo. Sono quindi barriere architettoniche non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdrucciolevole, irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi d’attesa privi di sistemi di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se all’aperto, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano l’orientamento o l’individuazione delle fonti di pericolo, ecc.
Un ambiente è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza ed autonomia. Rendere un ambiente “accessibile” vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori. L’accessibilità va quindi intesa in modo ampio come l’insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque. 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C364/01)

Articolo 26 Inserimento dei disabili
L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità 

Norma UNI EN 11123

– Accessibilità delle aree gioco: La situazione ideale è quella in cui i bambini possono accedere in modo sicuro all’area gioco, anche se non accompagnati. E’ opportuno che gli ingressi alle aree gioco siano collocati lontano da strade ad intenso traffico veicolare, avere una zona di sicurezza antistante in modo tale da richiamare l’attenzione dei bambini al momento dell’uscita. Chiaramente devono essere eliminate eventuali barriere architettoniche e bisogna prevedere accessi transitabili da mezzi di manutenzione e soccorso. 
– Abbattimento di barriere architettoniche: gli accessi all’area gioco e i vialetti interni devono essere progettati e costruiti senza presentare ostacoli per portatori di handicap o mamme con carrozzine e le pendenze delle rampe devono rispettare quanto previsto dalla Legge n ° 104 1992 e s.m.i. 

“Il verde è di tutti” Schede tecniche per la progettazione e realizzazione di aree verdi accessibili e fruibili.

La progettazione di aree gioco per tutte le abilità ha come obiettivi principali il massimo divertimento possibile per i futuri utilizzatori ma anche lo sviluppo dell’autonomia e dell’integrazione sociale, aspetti che attraverso il gioco acquistano una particolare valenza.
Pavimentazione e percorsi tra giochi sono gli aspetti a cui lo studio progettuale deve fare più attenzione. La pavimentazione dovrà essere “gattonabile”, cioè percorribile a gattoni senza difficoltà. Pavimentazioni in gomma poste sotto i giochi per attutire le cadute sono ben utilizzabili a questo scopo ma anche pavimentazioni in materiale sintetico che assumono l’aspetto di una moquette e permettono questo utilizzo, facilitando l’abbandono della carrozzina.
Particolari sedute o gradini (in prossimità di scivoli o castelli) possono facilitare il trasferimento in autonomia dalla carrozzina a terra.
Il bambino che per giocare lascia la carrozzina dovrà trovare una pavimentazione adatta per potersi muovere senza farsi male; non dovrà “spendere” più tempo a spostarsi che a giocare; dovrà poter provare, con autonomia maggiore possibile, a sperimentare anche movimenti inusuali. 

CONVENZIONE ONU DIRITTI PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 30 Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. 
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive
Articolo 9. Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a: 
a) edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; 

Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dall’articolo 45 della Convenzione e dall’articolo 13 del Protocollo medesimi.


CONVENZIONE ONU DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali 


Legge n. 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’Art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’Art. 49 della convenzione stessa.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Linee guida del CEN (European Committee for Standardization) TR 16467 Playground equipment accessible for all children

Alcuni estratti:
  • “Per giocare sulle attrezzature, il bambino disabile deve essere in grado di accedervi. Senza un facile accesso non importa quanto sia adatta o eccitante la struttura, per loro non è di alcuna utilità. Ciò significa che devono essere predisposti percorsi e vie di accesso per tutti i bambini“
  • “Un accesso raso terra che si raccordi al più vicino sentiero di accesso pubblico all’area di gioco è auspicabile, non solo per gli utenti su sedie a rotelle, ma anche passeggini, altri ausili per la mobilità, ipovedenti o che hanno difficoltà a camminare e sono instabili sui loro piedi“
  • “Strade e percorsi di accesso devono essere realizzati con materiali e strutture che possono essere utilizzati durante tutto l’anno. L’erba, ad esempio, non può essere adatta perché la pioggia invernale può trasformarla in un percorso fangoso e inaccessibile.“
  • “Le superfici dovrebbero essere selezionate con attenzione perché possono essere utilizzate sia per aiutare che per limitare l’accesso a un oggetto. Se una struttura deve essere accessibile a tutti, una superficie adatta deve estendersi fino al punto di accesso di ogni attrezzatura gioco… Diversamente, senza tale accesso per il bambino o il suo accompagnatore, il bambino non può nemmeno tentare di usarla.“
  • “La pavimentazione antitrauma spesso è costituita da materiali sfusi o facilmente disperdibili, come trucioli di legno o sabbia, laddove questi sono usati al posto di superfici sintetiche, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di garantire un accesso adeguato.”
  • “Uno degli scopi principali delle attrezzature per parchi giochi è quello di stimolare i bambini e consentire loro di sviluppare le proprie abilità. È inoltre importante rendere il parco giochi accessibile ai bambini con disabilità, compresa la piccola minoranza di utenti su sedia a rotelle.”

N.B.: Gli estratti delle linee guida CEN/TR 16467 sono stati citati esclusivamente per finalità di studio come da legge sul copyright e tradotti dal testo ufficiale in lingua inglese

LINEE GUIDA STESSI GIOCHI STESSI SORRISI

I percorsi all’interno dell’area giochi devono consentire ad una persona su sedia a ruote di raggiungere senza troppa fatica i giochi, le panchine, i tavoli, le fontanelle ed i servizi igienici.
I percorsi devono essere sufficientemente piani, ed il fondo deve essere compatto e livellato. Queste caratteristiche devono essere assicurate anche se il percorso è ricoperto di materiale sciolto (es.: ghiaino) e se il percorso non è pavimentato (es.: terra battuta).
Se per raggiungere i giochi bisogna percorrere il terreno erboso, devono essere assicurati almeno dei percorsi dove il prato sia ben livellato, compatto e privo di buche, pozzanghere e altri ostacoli alla mobilità.
Considerata la maggiore difficoltà di spostamento, i percorsi sul terreno erboso o ricoperti di materiale sciolto non dovrebbero essere troppo lunghi.
I percorsi dell’area giochi devono essere ben raccordati con gli altri percorsi del parco e con la viabilità esterna al parco. 

Universal Design

(progettazione di prodotti e ambienti utilizzabili da tutti, con una estensione più ampia possibile e senza bisogno di adeguamenti o di soluzioni speciali)
Principio 6: Contenimento dello sforzo fisico 
Il progetto può essere usato in modo efficace e comodo con la fatica minima. Linee guida:
Permettere all’utilizzatore di mantenere una posizione del corpo neutrale.
Uso ragionevole della forza per l’azionamento.
Minimizzare azioni ripetitive.
Minimizzare lo sforzo fisico prolungato.

*INCLUSIONE SOCIALE. In ambito sociale, inclusione significa appartenere a qualcosa, sia esso un gruppo di persone o un’istituzione, e sentirsi accolti. Tra gli individui possono esserci delle differenze a causa delle quali una persona o un gruppo sono “esclusi” dalla società. I motivi che possono portare all’esclusione sociale sono diversi: razza, sesso, cultura, religione, disabilità. L’inclusione sociale ha l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione all’interno di una società, ma sempre nel rispetto della diversità. (ActionAid)

Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età

La Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Filomena Albano, ha pubblicato un documento di studio e proposta sul tema, 80 pagine intitolate “I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età”. Una road map molto concreta per realizzare quattro livelli essenziali delle prestazioni per diritti che riguardano i minori. «Definire un livello essenziale significa renderlo immediatamente esigibile su tutto il territorio nazionale per tutti i bambini». Si parte da mensa scolastica, asili nido, parchi giochi inclusivi e banca dati sulla disabilità. 

I quattro LEP individuati come prioritari:

– Assicurare a ogni bambino che frequentala scuola dell’infanzia, il diritto di accedere a un servizio di mensa scolastica di qualità, con costi di funzionamento coperti almeno per il 50% dalla fiscalità generale e con costi di compartecipazione in base al criterio dell’universalismo selettivo
– Numero posti autorizzati in nido o micro-nido per almeno il 33% della popolazione target 0-36 mesi con costi di funzionamento coperti, almeno per il 50%, dalla fiscalità generale e con costi di compartecipazione in base al criterio dell’universalismo selettivo
– Diffusione e realizzazione, ogni 10/15 km nelle aree urbane e ogni 20/25 km nelle aree rurali, di spazi-gioco pubblici per i bambini della fascia 0-14, con caratteristiche di inclusività e co-progettati con bambini e familiari della comunità territoriale
– Creazione di una banca dati sulla disabilità a livello nazionale, con dati disaggregati, relativamente alla fascia di età 0-17 anni.

Documento integrale: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/lep-web.pdf

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Decreto 7 febbraio 2023 CAM: Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano…

Il progetto dell’area ludica garantisce l’accessibilità e l’inclusione agli utenti con disabilità e a coloro che esprimono differenti esigenze, tra cui i bambini, i ragazzi con disabilità, i relativi accompagnatori, gli utenti per i quali è necessario considerare le differenti esigenze fisiche-motorie, intellettive, relazionali e sociali specifiche (persone anziane, persone che spingono passeggini, donne in gravidanza, persone con deficit di deambulazione, persone con deficit di orientamento ecc.). Gli spazi, le attrezzature e la segnaletica devono poter essere utilizzati in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi,… 

Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco: i parchi gioco sono dotati di percorsi accessibili a tutti, sia di connessione interna all’area che per raggiungere l’area dello spazio gioco. In particolare, sono previsti: rampe o scivoli di accesso (da realizzarsi in concomitanza o in sostituzione di rampe di scale) per consentire a chi si muove in sedia a ruote di accedere ad ogni area del parco nonché di raggiungere e utilizzare elementi o aree di arredo, di gioco, di sosta. Le caratteristiche di tali rampe o scivoli sono conformi a quanto disposto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236… 

Progetto del parco giochi: ulteriori requisiti e modalità di sviluppo: nel progetto e nella relativa realizzazione del parco giochi è assicurato che gli spazi siano privi di barriere architettoniche, localizzative, visive, uditive, comunicative, intellettive e relazionali… 

Il percorso progettuale e la scelta delle attrezzature garantisce il coinvolgimento delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, di livello regionale e/o nazionale e dei loro esperti, così da verificare il rispetto in chiave di Universal design dei requisiti di accessibilità, fruibilità, usabilità nonché dell’inclusione e della non discriminazione di bambini e ragazzi con disabilità e degli utenti con esigenze specifiche…  

Scelta dei giochi e delle attrezzature ludiche: le attrezzature ludiche sono scelte all’interno di un progetto mirato non solo al gioco libero e simbolico (la casetta, la nave ecc.), alla sperimentazione e alla scoperta (esperienze sensoriali, scoperta della natura, giochi con acqua, sabbia ecc.) ma anche alla socializzazione, all’incontro e alla relazione tra i bambini con e senza disabilità. La scelta dei giochi e delle attrezzature è pertanto guidata da tali obiettivi. La presenza di uno o piu’ giochi definiti dalle aziende fornitrici come «accessibili ai bambini con disabilità» non è sufficiente a poter configurare un parco giochi come «inclusivo». 

Percorsi accessibili da garantire per tutti i parchi gioco», nonché l’installazione di: scivoli a doppia pista, altalene dotate di molteplici modalità di seduta (sedili a culla o più grandi dello standard) e ritenzione anticaduta da installare a distanza ridotta per favorire la relazione, altalene «a cesta» utilizzabili anche da più bambini contemporaneamente, giochi con pareti laterali di contenimento o schienali, vasche rialzate per l’orticoltura, pannelli per il riconoscimento tattile creati con forme differenziate, giochi che prevedano l’uso delle mani (come la manipolazione di acqua e sabbia) anche stando seduti su sedia a ruote nonché è previsto l’inserimento di dispositivi naturali che interessano il senso dell’olfatto, dell’udito. Laddove l’estensione dell’area ludica non sia sufficiente per la collocazione di tutti gli elementi sopra citati, si garantisce la presenza dei medesimi nei limiti di quanto massimamente possibile.
Documento integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/22/23A01763/sg

Claudia Protti & Raffaella Bedetti – © Parchi per Tutti

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