Parcheggio disabili
10 Gen 2018

Parcheggio disabili

D.P.R. n°503 del 24 luglio 1996

Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Art. 10.

Parcheggi

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l’altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

4.2.3 Parcheggi

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).

8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

D.M. n°236 del 14 giugno 1989

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.”

Art. 1. Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 4 – Criteri di progettazione per l’accessibilità

8.2.3 Parcheggi

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

ARTICOLO 149
(Art. 40 Cod. Str.) Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata.
1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.

2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (Fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45 gradi rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90 gradi rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacente agli stalli).

3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:

a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;

b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;

c) giallo per gli stalli di sosta riservati.

4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l’indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.

5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall’apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l’apertura dello sportello del veicolo nonchè la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l’accesso al marciapiede (Figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c). (1)

—–
(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 93, D.P.R. 16.09.1996, n. 610 (G.U. 04.12. 1996, n. 284, S.O. n. 212).

II 445 A

II 445 B

II 445 C

Come avete potuto constatare esistono vari decreti, nonché il CdS, che si occupano di regolamentare la segnaletica orizzontale, verticale e le misure degli stalli riservati ai disabili. Scopo di tali “regolamenti” è garantire che la persone con disabilità abbia spazio sufficiente per transitare con la carrozzina tra la propria auto e quella che si trova dietro e di garantire spazio per aprire completamente la portiera dell’auto per poter affiancare al sedile una carrozzina. Non dimentichiamo che esistono persone in carrozzina che guidano e che possono spostarsi in maniera piuttosto agevole dalla carrozzina al sedile guidatore, altre che viaggiano come passeggeri e magari hanno scarsa mobilità sia degli arti inferiori che superiori, altri che viaggiano su una carrozzina elettrica caricata nella parte posteriore dell’auto, opportunamente modificata, e che utilizzano una pedana per salire.

Nel caso di posteggi paralleli alla carreggiata, (o marciapiede), è necessario che le strisce gialle garantiscano 6 mt, (comprensivi di parte zebrata), riservati al possessori del CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo), per evitare che qualcuno occupi lo spazio necessario al passaggio della carrozzina tra l’auto e quella che si trova dietro. Non è invece necessario che siano dipinte a terra le strisce per una larghezza di 3,20 mt perché di fianco all’auto, in quanto parallela alla carreggiata, nessuno parcheggerà mai e occuperà lo spazio necessario a entrare/uscire dall’auto. I 3,20 sono garantiti dal divieto di sosta in carreggiata. 

Nel caso di posteggi affiancati, spina di pesce per intenderci, è necessario che le strisce siano disegnate per almeno 3,20 mt di larghezza in modo da impedire a chiunque di posteggiare troppo attaccato allo sportello dell’auto di chi usa una carrozzina. In questo caso non devono essere garantiti i 6 mt di lunghezza in quanto nessuno occuperà lo spazio dietro all’auto in quanto trattasi di carreggiata!

Claudia Protti & Raffaella Bedetti – © Parchi per Tutti

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