PEBA e PAU
Abbiamo letto e rilanciamo, pubblicandolo su Parchi per Tutti, l’intervento dell’Arch. Piera Nobili in merito a un articolo relativo a un incontro tra una commissione della FAND (Federazione Nazionale Associazioni Disabili) e l’amministrazione comunale della città di Ravenna, (rappresentata dal Sindaco de Pascale, dagli assessori: Fagnani, Del Conte, il Capo di Gabinetto Mieti e la segretaria del Sindaco), per fare il punto sulla situazione abbattimento barriere architettoniche.
Essendo un argomento comune a tante città e la riflessione di Piera Nobili molto interessante, le abbiamo chiesto e ottenuto il permesso per condividerla:
PEBA e PAU
Innanzitutto, occorre fare chiarezza su cosa sono i PEBA (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e cosa sono i PAU (Piani di Accessibilità Urbana), e perché esistono due Piani che hanno la stessa finalità.
La L. 41/1986 art. 32 c. 21 introduce l’obbligo della redazione dei PEBA rivolti al superamento delle barriere “architettoniche” in edifici pubblici, privati ad uso pubblico e contesto di pertinenza dei medesimi edifici.
La L. 104/1992 art. 24 c. 9 introduce i PAU estendendo l’obbligo di accessibilità a tutti gli spazi urbani (strade, piazze, parchi, giardini, arredo urbano, parcheggi, trasporto pubblico, ecc.).
In particolare, la Regione Emilia-Romagna si era dotata, ancor prima del 1992, di una propria legge nel 1989 che individuava nel PCU lo strumento per la realizzazione dell’accessibilità a scala urbana, quale strumento integrativo al PEBA.
In sostanza, ad oggi, PEBA e PAU sono due strumenti integrati per il perseguimento dello stesso fine, quello del monitoraggio, della progettazione e pianificazione degli interventi finalizzati al raggiungimento dell’accessibilità ed usabilità degli edifici (in particolare i PEBA) e dei luoghi urbani (in particolare PAU) da parte di tutt* coloro che abitano senza distinzione di genere, età, stato di salute, cultura, etnia, ecc. Sicché, il distinguo si ravvisa non tanto nell’obiettivo quanto nei luoghi investiti dai due piani.
Considerandoli necessariamente integrati e fondamentali l’uno all’altro per l’effettivo raggiungimento dello scopo (potremmo chiamarli con un unico titolo e un’unitaria azione Piani d’Inclusione Ambientale?), l’elemento fondamentale da rilevare è la loro ancor lontana attuazione (non solo a Ravenna, purtroppo), pur essendo passati 33 anni dalla prima normativa e 27 anni dalla seconda. Ma non solo, spesso anche nei nuovi interventi si rileva una fondamentale “ignoranza” del tema in questione, con un’applicazione della normativa tecnica vigente a livello nazionale fatta più di “copia e incolla” che di vero interesse a interrogarsi e conoscere le esigenze di chi abiterà (sarà, starà, userà) gli spazi progettati.
La cultura dell’inclusione (non si parla più e solo di accessibilità da decenni) è molto oltre la realtà delle politiche urbane esistenti sui nostri territori, e di quanto le discipline di progetto ancora oggi insegnano. Si è passati dall’accessibilità al concetto di Benessere Ambientale, benessere che riguarda tutt*, non solo le persone con disabilità anche se soprattutto.
Tale concetto presuppone il raggiungimento di diversi obiettivi che il progetto urbano, architettonico e oggettuale dovrebbe darsi: accessibilità, usabilità, sicurezza, riconoscibilità, orientamento, confortevolezza, piacevolezza. In una parola, ospitalità, ovvero mettere ognun* nella condizione di muoversi ed usare qualsivoglia ambiente in autonomia sebbene in modi differenti, di sentirsi a proprio agio e accolto, di sentirsi a “casa”.
Poco o nulla si dice delle ricadute positive che spazi e oggetti di tal fatta comporterebbero, non solo in termini di benessere individuale, ma anche in termini economici. Il risparmio di tempo per tutt*, mai come oggi divenuto una risorsa, il risparmio in termini di costi sociali che l’autonomia delle persone con disabilità (bambin*, adult*, anzian*) consentirebbe.
L’approccio al progetto integrato di cui sto parlando, pertanto, presuppone la volontà politica di procedere in tal senso, la creazione di equipe di progettisti qualificati per cultura ed esperienza al tema in questione, il coinvolgimento diretto della cittadinanza con particolare riguardo agli uomini e alle donne con disabilità.
Tenendo presente che qualsiasi politica (urbana, edilizia, opere pubbliche, turismo, sport, lavoro, ambiente, ecc.) è portatrice di tale necessaria attenzione, sia che si tratti di rigenerare, di riqualificare, di nuovi interventi.
Piera Nobili – architetta – Presidente CERPA Italia Onlus (Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità)
Un bel video che parla di accessibilità e ospitalità: https://www.youtube.com/watch?v=3aHYF0HQTD4
#accessibilità #inclusione #ospitalità
Legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
Art. 32 – c. 21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
Art. 24 – c. 9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
Claudia Protti & Raffaella Bedetti – © Parchi per Tutti
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